Medicina del lavoro

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Visite mediche del lavoro e sicurezza aziendale

Quando eseguire le visite mediche del lavoro? Il controllo sanitario è un dovere che ogni ditta/ente si assume nei confronti dei propri lavoratori. Il Dgs. Leg. 81/08 obbliga il datore di lavoro a designare un medico del lavoro per un controllo sanitario periodico. 

Obblighi e periodicità devono essere effettuate con una cadenza che viene di volta in volta stabilita dal medico del lavoro. Solitamente per lavori comuni la regolarità è annuale.

Questo obbligo è tassativo ed investe tutte le ditte, grandi o piccole che siano, anche se con un solo dipendente all’attivo.   

Sanzioni Un aspetto da non sottovalutare, in materia di sorveglianza sanitaria per le ditte, sono le sanzioni per inadempienze previste nel Decreto Legislativo 81/2008. La violazione può far scattare le sanzioni per il datore di lavoro relative alle inadempienze del datore di lavoro o dirigente, che può incorrere in pagamenti che possono arrivare fino a 6.400 €, oltre a sanzioni che possono essere di carattere penale. Per questo se dopo aver letto queste righe volete procedere con la valutazione di un preventivo con la nostra struttura il tutto senza impegno cliccate qui.

Costi

I costi diminuiscono perché i tempi delle visite si accorciano e perché non dovrete allestire alcuna stanza ad uso medico.

Visite mediche del lavoro e sicurezza aziendale a Verona Mantova e Rovigo
Visite mediche del lavoro e sicurezza aziendale a Verona Mantova e Rovigo

Qualità

Affidandovi a noi avrete un servizio a 360 gradi, pensato per anticipare e risolvere ogni necessità e ogni problematica: non ci limitiamo alle visite ma vi forniamo una consulenza attenta ad avvertirvi su scadenze e normative, a predisporre tutte le documentazioni.

Tecnologia ed efficienza

Oltre a mettere a vostra disposizione competenze e risorse umane di grande qualità, garantiamo l’utilizzo di strumentazioni mediche sempre aggiornate, capaci di ottimizzare risultati e tempistiche. Anche la più banale delle operazioni, come la compilazione delle cartelle cliniche, viene informatizzata e consegnata al lavoratore: non avrete più il problema di perderle o di non riuscire a leggere la calligrafia del medico.
La documentazione verrà consegnata all’azienda il giorno stesso della visita senza produrre inutili ed improduttive attese.

Tecnologia ed efficienza

Oltre a mettere a vostra disposizione competenze e risorse umane di grande qualità, garantiamo l’utilizzo di strumentazioni mediche sempre aggiornate, capaci di ottimizzare risultati e tempistiche. Anche la più banale delle operazioni, come la compilazione delle cartelle cliniche, viene informatizzata e consegnata al lavoratore: non avrete più il problema di perderle o di non riuscire a leggere la calligrafia del medico.
La documentazione verrà consegnata all’azienda il giorno stesso della visita senza produrre inutili ed improduttive attese.

Le nostre specializzazioni

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Sopralluogo aziendale con predisposizione del protocollo aziendale
ico-01
Audiometria in cabina saliente (via aerea ed ossea)
ico-05
Test (direttamente sul nostro camper) delle sostanze stupefacenti
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Sopralluogo aziendale con predisposizione del protocollo aziendale
ico-01
Audiometria in cabina saliente (via aerea ed ossea)
ico-05
Test (direttamente sul nostro camper) delle sostanze stupefacenti
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Visita medica preventiva e periodica
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Spirometria
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Test visivo da vicino e da lontano

Fondamentali articoli di legge che regolano la sorveglianza sanitaria aziendale secondo il D.L. 81/08 e succ. modif. e obblighi a esclusivo carico del datore di lavoro.
Le norme qui riportate sono pubblicate testualmente in gazzetta ufficiale.

Le visite mediche sono obbligatorie per normativa da uno a più lavoratori come da Art. 2 del D.L. 81/08 e succ. modif. il quale dice testualmente:
LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

 

Art. 18. Del D.L. 81/08 e succ. modif.
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico del lavoro competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo.
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a
suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;

Art. 39. Del D.L. 81/08 e succ. modif.
(Svolgimento dell’attività di medico competente)
L’attività di medico del lavoro é svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) collaboratore di una Struttura privata, convenzionata con l’imprenditore.

Art. 25 Del D.L. 81/08 e succ. modif.
(Obblighi del medico competente lavoro
Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;

Art. 25 comma L
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce
in base alla valutazione dei rischi; l’ indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

Art. 38. Del D.L. 81/08 e succ. modif.
(Titoli e requisiti del medico competente)
Per svolgere le funzioni di medico del lavoro competente é necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Art. 41. Del D.L. 81/08 e succ. modif.
(Sorveglianza sanitaria)
La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

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